Art. 5.
(Ripristino ambientale).

      1. A valere sulle risorse destinate alla realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per gli anni 2006-2008, il CIPE destina una quota almeno pari al 10 per cento delle risorse disponibili al risanamento delle aree di Brindisi e di Taranto, già inserite tra le aree di interesse nazionale ai sensi del

 

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comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 426 del 1998, e successive modificazioni.
      2. Ove necessario, i progetti di intervento deliberati ai sensi del comma 1 del presente articolo possono comprendere anche la bonifica delle aree abitate limitrofe ai siti inquinati di cui al medesimo comma 1.